FAQ
ENTI TERZO SETTORE
Il CTS prevede un numero minimo di soci fondatori solo per le ODV e per le APS: 7 persone fisiche o 3 ODV/APS. Tale numero minimo di soci va conservato anche durante la vita dell’associazione e, in caso di riduzione sotto al minimo, c’è un anno di tempo per riportarlo a livello.
Per le ODV e le APS di secondo livello, cioè formate da soggetti diversi dalle persone fisiche, occorre non superare il rapporto del 50% tra soci ODV/APS e soci che sono altri tipi di ETS o altri enti senza scopo di lucro. Per il caso di superamento di tale rapporto il CTS non prevede il “periodo di grazia” di un anno per cui resta il dubbio se tale istituto sia applicabile in via analogica o se, viceversa, si tratti di un caso di decadenza dalla qualifica di ODV/APS. Tale aspetto è particolarmente delicato in quanto potrebbe dare adito alla revoca delle agevolazioni fiscali, sulla base dei controlli autonomamente effettuati dal fisco (art. 94 CTS).
Per le altre forme associative occorre tenere presente che il Consiglio Direttivo deve essere composto da almeno 2 persone (3 è meglio) per cui occorre che il numero dei soci sia congruamente superiore a tale numero, per rispettare la diversità di ruoli e funzioni tra assemblea (organo di indirizzo) e consiglio direttivo (organo di amministrazione).
Fino all’entrata in vigore del titolo X CTS, prevista per l’1/1/2026, nello statuto delle APS vanno inserite anche le clausole antielusive previste dall’art. 148, comma 8, TUIR, per godere del regime fiscale della “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici versati dai soci. Sulla base dell’art. 85 CTS dall’1/1/2026 tali clausole antielusive fiscali non saranno più necessarie in quanto assorbite dal contenuto tipico previsto dal CTS.
Per le associazioni basta la scrittura privata, registrata presso l’Agenzia delle Entrate.
Per le associazioni che intendono chiedere la personalità giuridica occorre l’atto notarile.
Per le fondazioni occorre sempre l’atto notarile.
Per chiedere la personalità giuridica ex art. 22 CTS occorre avere un patrimonio netto pari o superiore ad € 15.000= per le associazioni e ad € 30.000= per le fondazioni, come risultante dal bilancio e attestato da un revisore legale. Si tratta del “netto”, cioè della differenza tra tutte le attività e tutte le passività riferite ad una data non oltre 120 gg. dall’inoltro della pratica; in assenza di bilanci veri e propri è onere della singola associazione ricostruire tali dati sulla base dei propri documenti contabili.
Per tale pratica occorre che lo statuto sia redatto con atto notarile per cui vi sono due alternative per le associazioni già esistenti:
- tenere l’assemblea straordinaria per l’adeguamento dello statuto presso un notaio;
- chiedere al notaio la mera ricognizione dello statuto già redatto per scrittura privata registrata.
Il notaio provvederà a inoltrare la pratica al RUNTS.
Il CTS non vieta la presenza di diverse categorie di associati, fermo restando che tutti i soci devono avere gli stessi diritti associativi: partecipazione alle assemblee, elettorato attivo e passivo.
La presenza di categorie può sussistere per motivi organizzativi specifici della singola associazione in relazione alle attività svolte; una categoria molto diffusa è quella degli “onorari”.
Sono ammessi criteri selettivi dei potenziali associati, purché coerenti con le finalità della singola associazione e non puramente discriminatori. Non è possibile vietare la qualifica di associato ai minorenni, che saranno rappresentati ex legge da chi esercita la potestà genitoriale, fermo restando che non possono accedere alle cariche sociali, per le quali occorre la maggior età.
Tutti gli ETS hanno l’obbligo di tenere il “libro degli associati” (art. 15 CTS), in forma libera.
Si ricorda che la qualifica di volontario è diversa da quella di associato e deriva dalla effettiva operatività a titolo gratuito e non dalla mera appartenenza all’associazione. I volontari non occasionali, associati o meno, vanno indicati (anche) nel Registro dei Volontari e tutelati con la sottoscrizione della polizza assicurativa (malattia, infortunio, r.c.t.).
L’atto costitutivo e lo statuto vanno registrati presso l’Agenzia delle Entrate: per le ODV opera l’esenzione da imposta di registro e di bollo, per le APS e gli altri ETS opera solo l’esenzione dal bollo.
Contestualmente alla registrazione l’ETS deve chiedere l’attribuzione del codice fiscale (numerico); se l’ETS intende svolgere anche attività “commerciali” deve chiedere l’attribuzione della P. IVA che, in tal caso, funge ANCHE da codice fiscale.
L’esercizio di attività “commerciali” comporta anche l’obbligo di iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) tenuto dalla CCIAA; si tratta di un adempimento di fatto trascurato da molti ETS e non perseguito/sanzionato dalle CCIAA.
Gli organi sociali necessari di un’associazione del terzo settore sono:
-l’assemblea dei soci
-l’organo amministrativo (in genere denominato consiglio direttivo)
-il presidente.
L’Organo di Controllo è obbligatorio solo al superamento di due dei limiti previsti dall’art. 30 CTS per due esercizi consecutivi:
-totale attivo >€ 150.000=,
-totale entrate >€ 300.000=,
-numero medio dipendenti n. 7.
Lo statuto potrebbe prevedere un organo amministrativo su “due livelli” con la presenza anche di un comitato esecutivo (a volte denominato come “ufficio di Presidenza”), formato dal Presidente e da un gruppo ristretto di consiglieri; in tal caso si applicano, per analogia, le regole ex art. 2381 C.C..
Per le fondazioni “classiche” sono previsti solo l’organo amministrativo (in genere denominato consiglio di amministrazione, sulla falsa riga delle società) e il Presidente; nelle fondazioni “di partecipazione” sono presenti organi di indirizzo, con compiti simili all’assemblea, ed altri eventuali organi volti a coinvolgere per talune decisioni particolari i soggetti “partecipanti”.
Lo statuto può prevedere la presenza di organi sociali facoltativi, dettandone la disciplina (es. probiviri, comitato etico, ecc.).
Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio non è un organo sociale, ma un semplice fornitore di servizi, per cui non va previsto nello statuto.
L’esercizio di attività “commerciali” comporta anche l’obbligo di iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) tenuto dalla CCIAA; si tratta di un adempimento di fatto trascurato da molti ETS e non perseguito/sanzionato dalle CCIAA.
In linea generale possono partecipare alle assemblee delle associazioni tutti i soci iscritti nel Libro Soci alla data di tenuta dell’assemblea stessa.
I singoli statuti possono però prevedere:
-un periodo minimo di anzianità di iscrizione per la partecipazione all’assemblea, non superiore a 3 mesi;
-la sospensione del diritto di partecipazione per i soci morosi, cioè che non hanno pagato una o più quote associative annuali, se previste.
Spetta al Presidente dell’assemblea il compito di verificare la legittimazione dei partecipanti all’assemblea, escludendo chi non ha diritto a prendervi parte, e di dichiararla pertanto validamente costituita ed atta a deliberare, al superamento del quorum costitutivo previsto dallo statuto.
Lo statuto dell’associazione può prevedere o meno la facoltà di un associato di delegare un altro associato a partecipare all’assemblea in sua vece; in caso affermativo lo statuto ne fissa il numero, entro i limiti previsti dall’art. 24 CTS: tre deleghe se gli associati totali sono <500 o cinque se essi sono >500.
Nelle associazioni non possono essere conferite deleghe ai membri degli organi sociali e ai dipendenti, per evidenti motivi di conflitto di interessi o di mancanza di indipendenza.
Uno dei compiti principali dell’assemblea ordinaria degli associati è quello di approvare il bilancio consuntivo (art. 20 C.C.); i singoli statuti prevedono la scadenza di tale assemblea, in genere entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (o 4 mesi), anche se la seconda convocazione può superare tale termine.
Gli associati che ricoprono cariche sociali non possono votare la delibera del bilancio (art. 21 C.C.).
Il bilancio degli ETS va depositato al RUNTS entro 180 gg. dalla scadenza dell’esercizio, per cui l’assemblea deve tenersi entro e non oltre tale data; al RUNTS non va depositato il verbale di approvazione.
In linea generale le assemblee hanno quorum costitutivi differenziati in funzione delle materie da deliberare, per cui vengono divise tra “ordinarie” e “straordinarie”.
Sono assemblee “straordinarie” quelle che devono deliberare su:
a-modifiche dello statuto;
b-fusione, trasformazione, scissione;
c-scioglimento anticipato rispetto al termine indicato nello statuto.
Solo per l’assemblea straordinaria sub c) il C.C., con norma inderogabile valida anche ai fini del CTS, prevede che la delibera sia approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Per le assemblee straordinarie sub a) e b) i quorum costitutivi sono rimessi all’autonomia statutaria; tuttavia il RUNTS richiede un quorum “rafforzato”, sia per la prima che per la seconda convocazione (v. oltre), superiore al semplice “qualunque sia il numero dei soci presenti”. In sostanza si può prevedere un quorum costitutivo superiore alla maggioranza dei soci, per la prima convocazione, e un quorum “giusto” (es. un terzo o un quarto) per la seconda convocazione; in ogni caso il quorum deliberativo è sempre pari alla maggioranza dei presenti, salvo deroghe statutarie.
Tutte le altre assemblee sono ordinarie, per cui in seconda convocazione sono valide “qualunque sia il numero dei soci presenti”, salvo deroghe statutarie, e delibera normalmente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo specifiche deroghe previste dallo statuto (ad es. per operazioni immobiliari o di rilevante importo).
L’assemblea dei soci deve essere convocata con delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, l’ora, il luogo e l’elenco delle materie da trattare.
L’avviso può già indicare anche la data della seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta; in via analogica si ritiene che la seconda convocazione debba avvenire in data diversa dalla prima ed entro 30 giorni dalla stessa (v. art. 2369 C.C.).
Le modalità di invio della comunicazione ai soci sono disciplinate dallo statuto: lettera, messaggio di posta elettronica (ordinaria o pec), raccomandata.
Il mancato rispetto della procedura di convocazione rende annullabili le delibere dell’assemblea, con ricorso al giudice proposto dagli organi dell’associazione, da qualunque associato o dal pubblico ministero, entro 5 anni (art. 23 C.C.)
L’assemblea ordinaria deve eleggere i membri degli organi sociali: organo di amministrazione e, se del caso, organo di controllo, oltre ad altri eventuali organi facoltativi previsti dai singoli statuti (es. probiviri).
L’art. 26 CTS consente che la minoranza dei membri dell’organo di amministrazione possa non avere la qualifica di associato dell’associazione (con esclusione delle ODV); inoltre lo statuto potrebbe riservare la nomina diretta di alcuni membri dell’organo di amministrazione, comunque sempre la minoranza dei suoi membri, ad enti esterni all’associazione, quali altri ETS, enti senza scopo di lucro, enti religiosi o a lavoratori o utenti dell’associazione.
Le modalità di votazione sono previste dallo statuto o, se del caso, da un regolamento interno approvato dall’assemblea: presentazione delle candidature, singole o per liste; numero dei voti spettanti ad ogni associato, ecc..
L’elezione dell’organo di controllo è sempre riservata all’assemblea ordinaria dei soci ed i suoi membri possono essere scelti liberamente anche al di fuori della base sociale, salvo il vincolo di essere in possesso dei titoli professionali richiesti dalla legge (art. 30 CTS) (v. infra).
Ogni ETS deve tenere il “libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee”, in forma libera; in questo libro vanno trascritti anche i verbali redatti dal notaio.
I verbali vanno firmati dal Presidente e dal Segretario; inoltre è opportuno/necessario allegare al verbale il foglio presenze firmato dagli associati. Tale ultimo documento è particolarmente importante ai fini fiscali, specie per le APS, in quanto attesta la “democraticità” dell’associazione, elemento necessario per mantenere il regime della “decommercializzazione” delle quote specifiche versate dai soci per i servizi resi dall’associazione (art. 148 TUIR e art. 85 CTS).
L’assemblea dei soci può revocare uno o più consiglieri, se da essa eletti; occorre tenere conto che, in assenza di una giusta causa, il singolo consigliere revocato potrebbe rivalersi verso l’associazione per il danno di immagine.
In ogni caso la revoca o le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza dell’intero consiglio direttivo.
Occorre verificare cosa prevede lo statuto.
Se il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno spetta a tale organo sostituirlo con altro consigliere.
Se il Presidente è eletto direttamente dall’assemblea occorre convocare l’assemblea ordinaria per l’elezione del nuovo Presidente.
Occorre verificare quanto previsto dallo statuto.
Lo statuto potrebbe prevedere la cooptazione del primo dei non eletti da parte dell’ultima assemblea; in alternativa la prima assemblea utile provvederà ad eleggere il nuovo consigliere.
In entrambi i casi il nuovo consigliere scadrà al termine naturale dell’intero consiglio direttivo.
Alle ODV è vietato remunerare i propri soci, anche per la carica di membro del Consiglio Direttivo.
Per le APS e gli altri tipi di ETS l’assemblea può prevedere un compenso per il Presidente e parte/tutti i membri del Consiglio Direttivo, nel limite della ragionevolezza e dell’effettivo impegno richiesto per la copertura della carica, per evitare di incorrere in una ipotesi di distribuzione indiretta di utili.
I compensi agli amministratori sono soggetti ai contributi INPS gestione separata e alle trattenute IRPEF e sono documentati con una busta paga, per cui è bene rivolgersi ad un consulente del lavoro.
Si ricorda che tali compensi rientrano nella base imponibile IRAP per l’ETS (metodo retributivo) per cui i relativi dati vanno comunicati a chi cura gli adempimenti fiscali.
E’ sempre ammesso il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per esigenze dell’incarico di amministratore, nei casi e limiti previsti dal Consiglio o dall’assemblea.
Il MLPS ritiene che, per le associazioni-ETS, non sia possibile avere un amministratore unico, mentre lo è per le fondazioni-ETS.
I compensi agli amministratori sono soggetti ai contributi INPS gestione separata e alle trattenute IRPEF e sono documentati con una busta paga, per cui è bene rivolgersi ad un consulente del lavoro.
Si ricorda che tali compensi rientrano nella base imponibile IRAP per l’ETS (metodo retributivo) per cui i relativi dati vanno comunicati a chi cura gli adempimenti fiscali.
E’ sempre ammesso il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per esigenze dell’incarico di amministratore, nei casi e limiti previsti dal Consiglio o dall’assemblea.
L’ETS deve tenere il “libro delle adunanze e delle deliberazioni” dell’organo di amministrazione, in forma libera.
I verbali devono riportare (almeno):
-le materie trattate
-le decisioni assunte
-eventuali dichiarazioni di dissenso di singoli consiglieri contrari
-la firma (almeno) del Presidente e del Segretario.
Gli amministratori rispondono dei danni causati all’ETS dalle loro scelte gestionali; l’azione è promossa dall’ETS stesso (in persona dei nuovi amministratori), dai soci o anche da terzi.
Si pensi al caso di danni patrimoniali non coperti da idonee coperture assicurative oppure alle sanzioni comminate da uffici ispettivi (lavoro, fisco, vigilanza sanitaria, ecc.).
La variazione dei membri del consiglio direttivo va comunicata al RUNTS entro 30 gg..
Se nominato, in via facoltativa o obbligatoria, l’unico membro o almeno uno dei suoi membri (collegio) deve essere scelto tra i soggetti indicati dall’art. 2397, comma 2, C.C.: revisori legali, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, professori universitari di ruolo di materie economiche e giuridiche. L’assenza di tali requisiti professionali è causa di ineleggibilità e, se eletto, di decadenza della persona dalla carica.
In caso di Collegio uno dei membri funge da Presidente, scelto dall’assemblea o designato dal Collegio al suo interno.
La variazione dei membri dell’Organo di Controllo va comunicata al RUNTS entro 30 gg.; vari uffici del RUNTS chiedono di autocertificare il possesso del titolo prescritto dalla legge.
L’Organo di Controllo assolve ai compiti tipici del Collegio Sindacale delle società di capitali (osservanza della legge e dello statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazione, controllo dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile) e inoltre deve monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tipiche dell’ETS, anche in relazione al divieto di distribuire utili, sia in via diretta che indiretta.
Si tratta di compiti delicati che vanno svolti con adeguata consapevolezza.
Se composto da revisori legali l’Organo di Controllo può essere incaricato di effettuare (anche) la revisione legale del bilancio, sia essa obbligatoria che facoltativa. La revisione legale del bilancio è obbligatoria nel caso siano superati due dei seguenti indici per due esercizi consecutivi:
-totale attivo di stato patrimoniale > € 1.500.000=;
-totale dei ricavi e proventi > €3.000.000=,
-dipendenti occupati in media > n. 20.
L’ETS deve tenere il “libro delle adunanze e delle deliberazioni” dell’organo di controllo, in forma libera.
I verbali devono riportare (almeno):
-le materie trattate
-le decisioni assunte
-eventuali dichiarazioni di dissenso di singoli consiglieri contrari
-la firma (almeno) di tutti i suoi membri.