PROFILI DELLE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DEGLI ETS E DELLE ODV
Dalle attività di interesse generale alle attività diverse
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Vincolo essenziale generale
L’art. 5, comma 1, CTS specifica che le a.i.g. devono essere svolte “in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio”; tale controllo di conformità spetta alle amministrazioni pubbliche competenti in base alle varie norme di settore (art. 92,comma 2, CTS).
L’inciso dell’art. 5 CTS ha natura definitoria e sanzionatoria: l’a.i.g. è tale solo se svolta in osservanza alle norme di settore e, in caso contrario, essa perderà tale qualifica per diventare attività diversa.
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Vincolo essenziale specifico per le ODV
Le ODV sono enti a spiccata vocazione solidaristica in quanto sono obbligate ad operare “prevalentemente in favore di terzi” (art. 32, comma 1, CTS), cioè verso fruitori esterni alla propria base associativa.
Tale vocazione comporta due vincoli specifici alle modalità gestionali delle ODV:
a)devono operare “avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati” (art. 33, comma 1, CTS)(vincolo sulle risorse umane);
b) per le a.i.g. svolte “possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate” (art. 33, coma 3, primo periodo, CTS)(vincolo finanziario).
Il vincolo sulle risorse umane riguarda l’attività complessivamente svolta dall’ODV e va verificato su base annuale con i dati comunicati al RUNTS (v. artt. 8, comma 6, lett. r) e 20, comma 5, D.M. 106/2020); la sua violazione comporta la cancellazione dal RUNTS.
Il rispetto del vincolo finanziario presenta due ordini di problemi: uno contabile e uno giuridico/gestionale.
Ai fini contabili l’ODV deve imputare i costi effettivi, sia diretti che indiretti, alle singole “a.i.g.” per poterli confrontare con i ricavi: i costi e i ricavi dovranno essere assunti con il criterio di “competenza” e non con il criterio di “cassa”.
Per il secondo aspetto si nota che talune categorie di ODV, in particolare quelle operanti nel settore dei trasporti sanitari, possono svolgere a.i.g. ad esito di gare di appalto (non di convenzione) con l’evidenza di un margine di avanzo. In tal caso l’art. 33, comma 3, CTS prevede “che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6”: in sostanza l’attività in avanzo viene riqualificata da a.i.g. ad attività diversa ex art. 6 CTS.
Su questo punto si segnala che il Consiglio di Stato (sentenza n. 6211/2024) ritiene che la violazione del vincolo finanziario non comporti la riqualificazione dell’a.i.g. come attività diversa, ma che essa resti una a.i.g. con la particolarità che i relativi ricavi/costi vadano sommati a quelli delle (vere) attività diverse ai soli fini del conteggio di prevalenza. In sostanza il C.d.S. ha introdotto il concetto di “a.i.g. ibrida” non presente nel CTS che, in ogni caso, incide allo stesso modo sui conteggi della prevalenza; sul punto si vedrà l’evoluzione della giurisprudenza.